Descrizione
Facendo seguito a numerose richieste e per fornire una corretta e puntuale informazione, si riportano alcuni articoli del Regolamento Comunale della TARI
Art. 3 — Presupposto impositivo
- Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
- Per le utenze domestiche, la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
Art. 10 — Occupanti utenze domestiche
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo
Art. 19 — Dichiarazione
- I soggetti passivi Tari presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili.
- Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
- Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
Si invitano gli utenti a verificare le proprie dichiarazioni (vedasi retro della bolletta) e del caso produrre all'ufficio tributi le eventuali modifiche (estremi catastali, mq., nominativo etcc..)
Si ricorda inoltre che la dichirazione di inizio, cessazione e variazione TARI è sempre obbligatoria e non automatica.