L’autorizzazione per i trasporti eccezionali: come fare
Prima di fare un trasporto eccezionale bisogna chiedere l’autorizzazione.
La richiesta va fatta solo su “Trasporti eccezionali online” di Regione Lombardia: https://www.teonline.servizirl.it.
Va presentata preferibilmente alla Provincia o Città Metropolitana di residenza (DGR n°XII1341 del 04/03/2019 * 2° AGGIORNAMENTO alle Linee Guida approvate con DGR n. X/6931 del 24 luglio 2017 e alle Linee Guida approvate con DGR n. X/7859 del 12 febbraio 2018).
Approvazione elenco strade di competenza percorribili da veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità – l.R. N. 6/2012, art. 42 e ss.Mm.Ii.
approvato con delibera di Giunta Comunale n° 128 del 11/09/2020
Tavole limitazioni:
Tavola limitazioni macchine agricole
Tavola limitazioni 56 tonnellate
Tavola limitazioni 40 tonnellate
Tavola limitazioni 33 tonnellate
NOTA:
per la restante tipologia di veicoli (D,E,G,H,I,J,K,M,N) non è consentito il transito all’interno del territorio comunale. Nei percorsi indicati, interessati al transito dei veicoli/trasporti eccezionali, non sono presenti limiti puntuali che possono interferire nel transito degli stessi
La normativa
Sono considerati eccezionali i veicoli e i trasporti che nella propria configurazione superino, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma e/o massa di cui agli artt. 61 e 62 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”. In materia di trasporti eccezionali, la Legge Regionale n. 6 del 4/04/2012 “Disciplina del Settore dei trasporti”, come modificata dalla L.R. n. 9 del 06/06/2019, stabilisce che gli enti proprietari sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale le cartografie delle strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizione di eccezionalità se sussistono tutte le condizioni disciplinate dall’art. 42 comma 6-bis della L.R. 6/2012. Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente proprietario delle strade, le cartografie sostituiscono il nulla-osta di cui all’art.42 comma 6 della L.R. 6/2012 (e per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla -osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992) solo nel caso specifico delle richieste di tipo “multiple” cioè quelle richieste per autorizzazioni al transito di durata annuale per trasporti con peso complessivo del convoglio inferiore a 108 tonnellate.
Pagina aggiornata il 04/10/2023