TRASPARENZA RIFIUTI

Trasparenza rifiuti del Comune di Grosio

Sezione dedicata alla “Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti” come previsto dalla deliberazione ARERA 444 del 31 ottobre 2019 (https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm) in riferimento ai contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza.

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonchè recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti)

Tariffe e rapporti con gli utenti

Ragione sociale: Comune di Grosio
P.Iva / C.Fiscale: 00118960145
Indirizzo: Via Roma 34
Telefono: 0342841222
E-mail: tributi@comune.grosio.so.it
Sito web: https://www.comune.grosio.so.it

NUMERO VERDE 800.001. 268

Orari ufficio:

Sportello al pubblico dalle ore 09.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì
Sportello al pubblico dalle ore 14.00 alle 16.00 il  lunedì e il mercoledì

Raccolta e trasporto rifiuti

Ragione sociale: S.EC.AM. S.P.A.
P.Iva / C.Fiscale: P.I.: 00670090141 / Cod. Fiscale: 80003550144
Indirizzo: Via Vanoni 79
Telefono: 0342 215338
E-mail: segreteria@secam.net
Sito web: https://www.secam.net/
NUMERO VERDE 800.919.106
Gratuito per chiamate da fisso e cellulare. Attivo tutti i giorni: 24 ore su 24 per emergenze idriche.
In orario d'ufficio per pratiche amministrative.
Consulta gli altri riferimenti telefonici delle sedi e degli impianti di riferimento per l'Area di Sondrio

Spazzamento e lavaggio strade

Ragione sociale: Comune di Grosio
P.Iva / C.Fiscale: 00118960145
Indirizzo: Via Roma 34
Telefono: 0342841211
E-mail: protocollo@comune.grosio.so.it
Sito web: https://www.comune.grosio.so.it

Per  l’invio  di  reclami,  richieste  di  informazioni,  di  rettifica  degli importi  addebitati,  di  rateizzazione,  richieste  di  attivazione,  variazione  e  cessazione  del servizio, contattare l’ufficio tributi:

 Ufficio tributi

Via Roma 34 - 23033  GROSIO  SO

Sportello al pubblico dalle ore 09.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì
Sportello al pubblico dalle ore 14.00 alle 16.00 il  lunedì e il mercoledì

Tramite telefono allo 0342841222

E-mail: tributi@comune.grosio.so.it

Allegati
Modulo reclamo - pdf
Modulo reclamo - docx
Modulo richiesta informazioni scritte - pdf
Modulo richiesta informazioni scritte - docx

A partire da Lunedì 17/01/2022 si potrà accedere liberamente all'area per la raccolta differenziata con i seguenti orari:

Lunedì  pomeriggio dalle 13:15 alle 16:45
Mercoledì mattino dalle 08:15 alle 11:45
pomeriggio dalle 13:15 alle 15:45
Sabato mattino dalle 08:30 alle 11:45

Raccolta rsu indifferenziati  il lunedì mattino (tutto l’anno)
Dal 01/04  al 31/10 oltre il lunedì mattino il servizio è effettuato anche di giovedì

Allegati

Calendario raccolta rifiuti anno 2025
Calendario raccolta rifiuti anno 2024
Calendario raccolta rifiuti 2023
Planimetria punti di raccolta

Non sono attualmente previste campagne di raccolta straordinarie

Le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio sono indicate nel seguente allegato
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile

***

Delibera di Giunta Comunale n°158 del 27/09/2023
Oggetto: QRIF ARERA. APPROVAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO UNITARIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI GROSIO.

Allegati
Approvazione carta della qualità del servizio

 

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2

Allegati
Percentuale raccolta differenziata

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta.

Avvisi e informazioni
Spazzamento di pulizia strade effettuato mensilmente con aumento frequenza a fine stagione invernale per pulizia sabbia.

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.

Avvisi e informazioni
Estratto Regolamento Comunale: Art. 7 — Soggetto attivo

1.    Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Grosio sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.
2.    In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Avvisi e informazioni

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO

Art. 14 — Riduzioni ed esenzioni
Abrogato.
Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.Alle utenze per cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura massima pari al 40% della tariffa. La percentuale è determinata, in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita come specificato nella seguente tabella:
 Distanza in metri lineari di strada carrozzabile Riduzione sull’ammontare del tributo
Da 500 metri a 2000 metri 60%
Oltre 2000 metri – utenze domestiche 99%
Oltre 2000 metri – utenze non domestiche 60%
Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari.
3-bis.Il tributo è ridotto di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.É prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:
Rid = Qavv / Qtot (Kd)
 dove:
Rid = percentuale di riduzione da applicate alla quota variabile del tributo;
Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo;
Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

La riduzione della quota variabile del tributo, calcolata in base alla formula esposta, sarà proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo.I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti urbani avviati a riciclo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione. In ragione dell’entrata in vigore della disciplina di cui all’articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo art. 14 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5.         La TARI non è dovuta per le seguenti fattispecie:

  • locali condotti da Istituti di beneficienza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
  • locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
  • locali destinati esclusivamente a Museo purché aperto gratuitamente al pubblico;
 Abrogata;
aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali o aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione;Le esenzioni di cui al comma 5 trovano copertura mediante apposita autorizzazione di spesa assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.Le riduzioni ed esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono o vengono meno dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di riduzione.Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.


Art. 14 bis - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta
Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giungo dell’anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l’avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti, in ottemperanza a quanto dichiarato, dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.

Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L’eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all’interno del primo avviso di pagamento utile.

Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

Rid= Qavv / Qtot (Kd)
dove:
Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo
Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero
Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata, o il conferimento della medesima frazione ai soggetti terzi ai fini dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l’esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni.

Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all’Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell’anno precedente; l’accettazione della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l’ufficio Tributi del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull’organizzazione del servizio. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli sopra indicati, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni.

Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, all’utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

Solo per l’anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro 31 luglio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022.

Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n.147/13

Allegati

Regolamento centro di raccolta 2023 delibera cc n°17/2023

Regolamento TARI 2023 delibera cc n°9/2023

Regolamento TARI 2021

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF

 

Il  09 maggio 2023 è stata approvata la Delibera di Consiglio comunale n. 14/2023 relativa alle tariffe Tari 2023.

Gli avvisi di pagamento Tari 2023 avranno scadenza 01.09.2023  -  01.12.2023  e pertanto verranno emessi nel mese di luglio.

Pagamento con  modelli F24 precompilati, pagabili presso qualsiasi sportello bancario o postale senza addebito di commissioni.

Avvisi di pagamento Tari 2023 avranno scadenza 01 Settembre e 01 Dicembre

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Avvisi e informazioni
Art.22 – Sanzioni e interessi

  1. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tari risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 1, comma 693 L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
  5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
  6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
  7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore

Avvisi e informazioni
Ufficio tributi

Via Roma 34 - 23033  GROSIO  SOSportello al pubblico dalle ore 09.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì
Sportello al pubblico dalle ore 14.00 alle 16.00 il  lunedì e il mercoledìTramite telefono allo 0342841222
E-mail: tributi@comune.grosio.so.it

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione.

Avvisi e informazioni

Per poter ricevere l’avviso di pagamento TARI on line è sufficiente mandare una email all’ufficio tributi al seguente indirizzo: tributi@comune.grosio.so.it

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità

Resta aggiornato sulle attività dell'Autorità e consulta le sezioni dedicate:

Comunicati stampa
News
Delibere e atti

Per ulteriori informazioni: Vai al sito

I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 49 del TQRIF.

Avvisi e informazioni
Il numero di cellulare da contattare in caso di prenotazione per il conferimento degli ingombranti è 340.48.79.051

Considerato quanto disposto con Deliberazione 15/2022 in relazione alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, preso atto dello schema regolatorio asimmetrico e graduale predisposto da ARERA nella suddetta Deliberazione, il Comune, in veste di Ente territorialmente competente, ha individuato, come indicato dall’art. 3, comma 1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il posizionamento della gestione nella schema regolatorio 1, sulla base del livello qualitativo di partenza e in ragione delle prestazioni previste dalla Carta della qualità vigente”.

Avendo il Comune, in veste di Ente territorialmente competente, optato per lo schema regolatorio I di cui sopra non è soggetto, secondo quando disposto da ARERA, rispettivamente al secondo e terzo comma, art. 3 del TQRIF, a standard di qualità generale ma esclusivamente a obblighi di servizio di cui all’APPENDICE 1 del TQRIF”.

La tariffa media applicata alle utenze domestiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

rinvio alla sezione 3.1.j

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

vedasi regolamento comunale in vigore

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizi.

TRASPARENZA RIFIUTI

Pagina aggiornata il 17/05/2024

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